Statuto

Articolo 1. DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

E’ costituita l’associazione “Osservatorio Nazionale Influencer Marketing” una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, con sede in Terranuova Bracciolini (AR) Via V.Veneto n. 12A e regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Articolo 2. SCOPO SOCIALE

Studiare, diffondere, favorire ed ampliare il fenomeno dell’Influencer Marketing in tutte le sue forme ed espressioni, anche in ambito sociale, eventualmente anche in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati; proporsi come punto di incontro e aggregazione per tutti coloro che sono interessati all’utilizzo di questa leva di comunicazione; creare occasioni di incontro e scambio culturale fra soggetti diversi; promuovere iniziative che permettano a chiunque di sviluppare ed esprimere le proprie capacità e conoscenze promuovendole e diffondendole con ogni mezzo. L’associazione ha inoltre l’obiettivo di rappresentare e promuovere i propri associati; si propone lo studio delle soluzioni ai problemi dei suoi membri, la tutela dei loro interessi e lo sviluppo e il miglioramento dell’influencer Marketing in ogni suo aspetto.

Articolo 3. ATTIVITÀ

L’associazione Osservatorio Nazionale Influencer Marketing per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere le seguenti attività a titolo esemplificativo e non tassativo:

1) attività di studio, ricerca, analisi e monitoraggio del fenomeno dell’Influencer Marketing e valutazione della sua efficacia;

2) Organizzazione di corsi di formazione, corsi di aggiornamento e/o perfezionamento tecnico/pratici, autonomamente o in collaborazione con scuole e università e organizzazione di rassegne in ambito nazionale ed internazionale per sviluppare ed accrescere la conoscenza dell’Influencer Marketing presso i suoi associati e non;

3) la valorizzazione dell’Influencer Marketing attraverso l’organizzazione di workshop, convegni, seminari, conferenze, dibattiti, proiezioni, contest, gruppi di studio e ricerca, eventi di networking;

4) attività editoriale, pubblicazione e distribuzione di testi, notizie, filmati, opuscoli, newsletter e altra documentazione cartacea o su supporto elettronico relative all’Influencer Marketing;

5) favorire ed incrementare, sia attraverso l’istituzione di appositi centri di studio e ricerca, sia mediante l’adesione ad analoghe iniziative promosse da terzi, lo sviluppo di un know-how approfondito e condiviso sulle tematiche relative all’Influencer Marketing, attingendo a informazioni e dati nazionali e internazionali;

6) aderire ad organismi con finalità simili, collaborare con enti pubblici e privati, promuovere iniziative e campagne per raccolte fondi occasionali per gli scopi statutari;

7) collaborare con mezzi mediatici, preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l’avanzamento culturale;

8) partecipare come associazione ai convegni, seminari, corsi e manifestazioni anche internazionali intesi come strumenti di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali ed elaborazione originale di idee;

9) stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo le garanzie richieste per il raggiungimento dello scopo sociale;

10) esercitare in via marginale senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Articolo 4. SOCI

Soci dell’Associazione possono essere tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, tutte le persone giuridiche (rappresentate nelle assemblee dai loro rappresentanti legali o direttori generali) e fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e reputazione e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Articolo 5. AMMISSIONE DEI SOCI

L’ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio direttivo, previa domanda scritta inviata in qualsiasi forma.

Articolo 6. CATEGORIE DI SOCI E DIRITTI

Le categorie di soci sono le seguenti:

Soci fondatori coloro che intervenendo alla fase costitutiva danno vita all’associazione.

Soci ordinari (persone fisiche, associazioni, persone giuridiche ed altri enti) coloro che aderiscono all’associazione successivamente alla fase costitutiva.

Tutti i soci fondatori ed ordinari devono versare la quota associativa annuale ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo e non sono ammessi soci a carattere temporaneo. Tutti i soci che hanno raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto.

Articolo 7. PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde o per dimissioni, per morosità protrattasi per almeno tre mesi salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno, per il venir meno dei requisiti per l’ammissione di cui all’art. 4 o nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge e comunque lesivi degli interessi sociali dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione per radiazione. Le esclusioni per morosità e per mancanza di requisiti verranno sancite dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo mentre la radiazione è deliberata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall’Assemblea all’uopo convocata nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato l’Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica o meno del provvedimento di radiazione. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e senza la loro rivalutabilità.

Articolo 8. RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

1) Quote associative annuali dei soci;

2) Contributi volontari, ordinari e straordinari dei soci;

3) Contributi di organismi internazionali;

4) Contributi di privati;

5) Contributi dello stato di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti o attività;

6) Eventuali introiti da manifestazioni e attività connesse, nonché di eventuali sottoscrizioni

7) Donazioni e lasciti testamentari;

8) Entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive;

9) Rimborsi derivanti da convenzioni;

10) Contributi derivanti da campagne di raccolta fondi e crowdfunding.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione.

Art. 9. ESERCIZIO SOCIALE

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di giugno. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 10. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono: l’assemblea generale dei soci; il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

Articolo 11. ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L’Assemblea Generale dei soci è costituita da tutti i soci ed è indetta dal Consiglio Direttivo e può essere convocata dal Presidente, dal vice Presidente e dal Direttore Generale, nella sede dell’Associazione a mezzo lettera A.R. o anche a mano, trasmessa ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea al domicilio risultante dal libro soci, o a mezzo fax o e-mail almeno cinque giorni prima della data fissata.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per:

a) deliberare sul rendiconto annuale accompagnato dalla relazione predisposta dal presidente;
b) eleggere ogni quattro anni il Presidente e il Consiglio Direttivo;
c) deliberare sull’indirizzo generale delle attività dell’associazione;
d) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell’assemblea straordinaria, del Consiglio Direttivo o del Presidente.
L’Assemblea Straordinaria viene indetta a seguito di richiesta avanzata dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo o dalla metà più uno dei soci. In tale ultimo caso deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta dei soci. L’assemblea straordinaria delibera su: proposte di modifica dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; integrazione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da compromettere la funzionalità non essendo possibile di conseguenza attendere la prima assemblea ordinaria utile; ogni altro argomento di particolare interesse, gravità ed urgenza, posto all’ordine del giorno; scioglimento dell’associazione e sulle modalità di liquidazione.

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti i due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione sia l’assemblea ordinaria che straordinaria sono validamente costituite con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto-favorevole della maggioranza dei presenti. In ogni caso per la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto nonché per atti e contratti inerenti a diritti reali occorre la presenza di due terzi degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’associazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17. Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con i versamenti delle quote per i quali sussiste il principio del voto singolo.

Articolo 12. IL PRESIDENTE

L’assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente dell’associazione ed in sua assenza dal vice presidente. In assenza di tutti e due l’assemblea nomina un presidente. Il Presidente dell’assemblea nomina il segretario, il quale redige il verbale delle riunioni sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso qualora sia assente il consigliere segretario. Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità ed il diritto di intervento e di voto in assemblea. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente articolo 11.

Articolo 13. CARICHE SOCIALI

Coloro che intendono essere eletti e rieletti nelle cariche sociali devono presentare la propria candidatura almeno 15 giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’assemblea dandone comunicazione scritta al presidente in carica dell’associazione.

Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: essere soci effettivi dell’associazione ed essere in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 4 del presente statuto. Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra comporta l’immediata decadenza della carica. Le cariche elettive sono gratuite.

Articolo 14. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è eletto liberamente dall’assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati. Si compone del Presidente, che è anche il Presidente dell’associazione, da un vice-presidente, nominato dallo stesso consiglio, e da un segretario che farà le veci del tesoriere. Il consiglio Direttivo resta in carica quattro anni e nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di un consigliere il Consiglio indica entro 15 giorni l’assemblea per la sua sostituzione. Il Consiglio Direttivo può istituire un Advisory Board, con compiti esclusivamente consultivi, composto da soggetti anche non membri del Consiglio direttivo anche esterni all’associazione, determinandone al momento della costituzione il ruolo, la composizione e le funzioni; E’ inoltre facoltà del Consiglio istituire Gruppi di lavoro o Commissioni per specifiche problematiche di rilevanza associativa, nonché proporre all’assemblea dei regolamenti.

In caso di istituzione di una Commissione o Comitato, il consiglio Direttivo, all’atto della nomina, ne determina il contenuto, le modalità esecutive e ne designa i componenti e il responsabile. I gruppi di lavoro operano nei limiti del mandato loro affidato dal Consiglio Direttivo. Il consigliere che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni del consiglio per tre volte anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica. Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria nonché l’amministrazione ordinaria dell’associazione. Il Consiglio direttivo predispone il bilancio o il rendiconto annuale da presentare all’assemblea e si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse alle attività associative e amministrative dell’associazione e su quanto altro stabilito dallo statuto.

Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del vice-presidente nonché della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o in sua assenza del vice-presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal vice-presidente. Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o in assenza di quest’ultimo da un segretario appositamente nominato.

Articolo 15. RAPPRESENTANZA LEGALE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti di terzi.

Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, e giudizi, nonché in tutti i rapporti con enti, società, istituti pubblici e privati. Cura altresì l’esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari. Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi e svolgere attività di piccola amministrazione senza autorizzazione del Consiglio Direttivo. Per i pagamenti è coadiuvato dal tesoriere al quale può demandare la gestione del conto corrente bancario con apposita deliberazione del consiglio. Può conferire procura ai soci e al direttore generale per la gestione di attività varie previa approvazione del Consiglio Direttivo. Le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impossibilità sono svolte dal vice-presidente.

Articolo 16. REVISORE DEI CONTI

Il Consiglio direttivo qualora lo ritenesse opportuno nomina un Revisore dei Conti, il quale dura in carica per un triennio ed è rieleggibile. Il Revisore dei Conti ha il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo nelle quali si discutono i bilanci consuntivo e preventivo e la situazione finanziaria dell’associazione. Il Revisore dei Conti controlla la gestione finanziaria dell’Associazione e vigila sull’osservanza della legge e dello statuto in materia amministrativa. Accerta la regolare tenuta dei libri e presenta annualmente una relazione all’Assemblea Ordinaria convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo.

Articolo 17. SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

La durata dell’associazione è illimitata e questa potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell’assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria la cui richiesta di convocazione deve essere presentata dai quattro quinti dei soci aventi diritto al voto. La deliberazione deve essere presa con la presenza dei quattro quinti degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti aventi diritto al voto. Il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa deve essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoga.

Articolo 18. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per tutto quanto non previsto dal seguente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

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